PRESENTAZIONE
Il sistema di formazione e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado è stato ridefinito dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, che ha modificato il D.lgs. 59/2017 (testo aggiornato).
In attuazione di tale nuova normativa, il DPCM del 4 agosto 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2023, ha definito i Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Ai sensi dell’art. 4 del DPCM 4 agosto 2023 le Università e le Istituzioni AFAM possono erogare percorsi formativi da 30 o 36 CFU solo a seguito dell’accreditamento del relativo percorso formativo da 60 CFU con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, adottato su parere conforme dell’ANVUR.
OFFERTA FORMATIVA
Il DPCM prevede che vengano attivati percorsi da 60 CFU, 30 CFU e 36 CFU.
Come previsto dal D.lgs 59/2017 e ss.mm.ii (art. 18-bis, comma 6-bis), per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone[ …] e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale.
Il percorso avrà un costo massimo di 2500 euro per il percorso da 60 CFU, ridotto a 2000 euro nei casi indicati dal DPCM (art. 21). La prova finale abilitante avrà un costo massimo di 150 euro. Gli allegati al DPCM riportano la diversa articolazione dei percorsi formativi previsti. I piani di studio e le relative applicazioni sono definiti dagli allegati del Decreto.
PERCORSO DA 60 CFU
Possono accedere al percorso per il conseguimento di 60 CFU:
- coloro che sono in possesso di una laurea magistrale o di una magistrale a ciclo unico coerente con le classi di concorso per l’insegnamento
- coloro che sono iscritti a un corso di laurea magistrale coerente con le classi di concorso per l’insegnamento
- coloro che sono iscritti a un corso di laurea magistrale a ciclo unico coerente con le classi di concorso per l’insegnamento, purché abbiano acquisito almeno 180 CFU tra quelli previsti nel proprio percorso formativo
Percorsi da 30 e da 36 CFU
Percorso formativo abilitante da 30 CFU (allegato 2 DPCM)
È rivolto a:
- vincitori di concorso che non hanno l’abilitazione e hanno partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.Lgs. n. 59/17, in quanto in possesso del titolo di accesso riferito alla specifica classe di concorso e di tre anni di servizio, anche non continuativi, maturati negli ultimi cinque anni nelle istituzioni scolastiche statali, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso
- coloro che sono in possesso del titolo di accesso riferito alla specifica classe di concorso e di tre anni di servizio, anche non continuativi, maturati negli ultimi cinque anni nelle istituzioni scolastiche statali o nelle scuole paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso
- coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso “straordinario bis”
- docenti abilitati su una classe di concorso o grado di istruzione o specializzati sul sostegno, che sono in possesso del titolo di studio necessario con riferimento ad una diversa classe di concorso e intendono conseguire la relativa abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU del percorso universitario di formazione iniziale
Percorso formativo transitorio da 30 CFU per chi possiede i requisiti di ammissione ad una classe di concorso (allegato 3 DPCM)
È rivolto a coloro che sono in possesso esclusivamente del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso.
Per poter partecipare alle procedure concorsuali bandite entro il 31 dicembre 2024, devono acquisire 30 CFU con il presente percorso, che si conclude entro il 28 febbraio 2024, e, se vincitori di concorso, dovranno completare il percorso di 60 CFU con il percorso di cui al successivo punto 4
Percorso formativo da 30 CFU per completare il percorso di 60 CFU (allegato 4 DPCM)
È rivolto ai vincitori di concorso che hanno partecipato senza essere già abilitati ovvero: coloro che, in possesso del titolo di accesso, hanno acquisito i 30 CFU con il percorso dedicato di cui al precedente punto 3
Percorso formativo da 36 CFU per completare il percorso di 60 CFU (allegato 5 DPCM)
È rivolto ai vincitori di concorsi banditi entro il 31 dicembre 2024, che hanno partecipato senza essere già abilitati ovvero: coloro che, in possesso del titolo di accesso, hanno conseguito 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche entro il 31 ottobre 2022
REQUISITI DI ACCESSO
I requisiti di accesso sono definiti all’art. 7 c. 4 e 5 del DPCM. Gli aspiranti discenti possono verificare il possesso dei requisiti di accesso alla classe di concorso (o alle classi di concorso) di proprio interesse con riferimento al DPR 19/2016 e al DM 259/2017
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